DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44

Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell’epidemia  da  COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 
 
ART.  2 (Disposizioni  urgenti  per  le  attività  scolastiche  e  didattiche  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado)
1.  Dal  7  aprile  al  30  aprile  2021,  è  assicurato  in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13  aprile 2017,  n.  65, e  dell’attività scolastica e didattica della scuola  dell'infanzia,  della  scuola  primaria  e  del primo  anno  di  frequenza della scuola secondaria  di  primo  grado.  La  disposizione  di  cui  al  primo periodo  non  può  essere derogata da provvedimenti dei Presidenti  delle  regioni e delle province autonome di Trento e  Bolzano  e  dei Sindaci. La predetta  deroga è  consentita  solo in  casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione  a  specifiche aree del territorio.
2. Nel  medesimo  periodo  di  cui  al  comma  1, nella  zona  rossa  le  attività  didattiche del  secondo  e terzo  anno  di  frequenza  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  nonché  le  attività  didattiche  della scuola  secondaria  di  secondo  grado  si  svolgono  esclusivamente  in  modalità  a  distanza.  Nelle  zone gialla  e  arancione  le  attività  scolastiche  e  didattiche  per  il  secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della scuola  secondaria  di  primo  grado  si  svolgono  integralmente  in  presenza.  Nelle  medesime  zone gialla  e  arancione  le istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo  grado  adottano  forme flessibili nell'organizzazione dell'attività  didattica,  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  affinché  sia  garantita  l'attività  didattica  in  presenza  ad  almeno  il 50  per  cento,  e  fino  a  un  massimo del  75 per  cento, della  popolazione  studentesca  mentre  la  restante parte  della  popolazione studentesca delle predette  istituzioni  scolastiche  si  avvale  della  didattica  a distanza.   
3.  Sull’intero  territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la  possibilità  di  svolgere  attività  in presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di  laboratori  o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali, secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  n.  89  del  7 agosto  2020  e dall'ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo  comunque  il collegamento  telematico  con  gli  alunni  della classe  che  sono  in  didattica  digitale  integrata. 
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